Ricorrendo al TAR, per ottenere copie in formato integrale, riportava una sconfitta. Allora si è appellato al Consiglio di Stato contro la sentenza di primo grado.
L’appello è stato ritenuto fondato dal Consiglio di Stato (V Sezione) con ord.za n. 2331 del 9 aprile 2019.
Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato:
”In linea di principio, un’impresa che ha partecipato alla gara ha dunque diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all’aggiudicazione ed a maggior ragione qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.
L’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma 6, del D.l.vo n. 50 del 2016. Ecc….”